L’interrogazione chiede al ministro Toninelli come intenda procedere per favorire il corretto e uniforme uso dei metodi e degli strumenti elettronici (tra cui il BIM, Building Information Modeling) e per supportare le amministrazioni nell’attuazione di quanto previsto all’articolo 3 del decreto ministeriale n. 560/2017
Lo scorso 28 maggio è stata presentata al Senato l’interrogazione a risposta orale 3-00846, del senatore Salvatore Margiotta, avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura da parte delle stazioni appaltanti e l’utilizzo del BIM (Building Information Modeling).
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L’interrogazione sul Building Information Modeling è rivolta al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, DaniloToninelli
Premesso che: il 18 aprile 2019 la sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere in merito all’aggiornamento delle linee guida n. 1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria“, in attuazione dell’articolo 213, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- le linee guida n. 1 sono state sottoposte da parte di ANAC a revisione e aggiornamento in considerazione dell’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560, avente ad oggetto l’uso dei metodi e degli strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’infrastruttura e l’edilizia, con l’obiettivo di fornire alle stazioni appaltanti indicazioni operative riguardo alle procedure di affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria mediante il ricorso ai predetti metodi e strumenti elettronici, ovvero per l’uso del cosiddetto BIM Building Information Modeling;
- l’Autorità ha rappresentato che le linee guida sono state predisposte all’esito di una consultazione pubblica svoltasi in modalità aperta e ha affermato che il documento sottoposto a parere costituisce il risultato della valutazione e della ponderazione delle osservazioni formulate da parte degli stakeholder intervenuti. In particolare, il documento è stato sottoposto ad una consultazione (dall’8 giugno al 9 luglio 2018) alla quale hanno partecipato 13 soggetti, di cui una stazione appaltante (Provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia e l’Emilia-Romagna, il cui provveditore, l’ingegner Piero Baratono, è stato presidente della commissione preparatoria della bozza del decreto stesso), quattro associazioni di categoria (OICE, Rete professioni tecniche, IBIMI, INARSIND), una cassa di previdenza (Inarcassa), un centro di ricerca (CCLM, Centro interuniversitario di diritto e management delle costruzioni), due associazioni (Associazione italiana cultura qualità, UNI) e quattro operatori economici (Harpaceas srl, ingegner Francesco Folino, ingegner Carlo Zunino ed ingegner Roberto Lodola);
- l’articolo 23, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede che le stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato e di idonei sistemi di monitoraggio possano richiedere, per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso di metodi e strumenti elettronici. Il medesimo comma demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’individuazione dei tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà dell’uso dei suddetti metodi e strumenti, in relazione alla tipologia e all’importo delle opere oggetto di affidamento; a riguardo, il Ministro ha adottato il citato decreto n. 560 del 2017;
- nel parere, in particolare al punto 4 relativo a “Le modifiche delle Linee guida n. 1 relative al D.M. n. 560/2017“, il Consiglio di Stato nota che il decreto n. 560 non risulta essere stato sottoposto a parere nonostante, dai suoi contenuti, possa essere qualificato quale atto normativo; in conseguenza, la sezione consultiva ritiene di non poter esprimere alcun parere in ordine alle modifiche delle linee guida nella parte in cui forniscono indicazioni inerenti alla disciplina contenuta nel decreto, perché esso costituisce antecedente logico e presupposto giuridico delle medesime linee guida;
considerato che
- il decreto ministeriale prevede già a partire dal 1° gennaio 2019 l’obbligatorietà per i lavori complessi superiori a 100 milioni di euro dell’utilizzo del Building Information Modeling e poi a scalare nei prossimi anni, fino alla completa gestione con tale metodologia di tutte le opere a partire dal 1° gennaio 2025;
- l’articolo 3 pone in capo alle stazioni appaltanti alcuni adempimenti preliminari, che costituiscono in ogni caso oneri non irrilevanti; esso infatti prescrive un piano di formazione del personale delle stazioni appaltanti in relazione al ruolo ricoperto, con particolare riferimento ai metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture; un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi, adeguati alla natura dell’opera, alla fase di processo ed al tipo di procedura in cui sono adottati; un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, il gestore del dato e la gestione dei conflitti,
si chiede di sapere:
- come il Ministro in indirizzo intenda procedere al fine di favorire il corretto ed uniforme uso dei metodi e degli strumenti elettronici del Building Information Modeling, garantendo che le stazioni appaltanti possano far riferimento ad ogni opportuna indicazione operativa;
- quali iniziative intenda assumere al fine di supportare le amministrazioni nell’attuazione di quanto previsto all’articolo 3 del decreto ministeriale n. 560 del 2017, avendo particolare riguardo alle necessarie risorse da prevedere a tali scopi.