Nel 2023, il Superbonus subisce una riduzione progressiva dal 110% al 90%, segnando l’inizio di una fase di transizione per questo incentivo rivoluzionario nel settore edile. Il Decreto Aiuti Quater e la Legge di Bilancio 2023 hanno stabilito il nuovo calendario delle scadenze per il Superbonus al tasso pieno. In seguito, il Governo ha introdotto un decreto specifico che impone una pausa alla cessione del credito e allo sconto in fattura a partire dal 17 febbraio 2023, ma solo per i nuovi interventi.
In questa guida, illustreremo in modo semplice e approfondito le caratteristiche e il funzionamento del Superbonus nel 2023, le diverse scadenze legate alla transizione dal 110% al 90%, e tutte le novità introdotte dai recenti provvedimenti legislativi riguardanti la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Aggiornamenti e novità sul Superbonus nel 2023: riduzioni, proroghe e misure antifrode
Modifiche al Superbonus nel 2023: il Superbonus ha affrontato problemi applicativi dall’inizio, costringendo Parlamento e Governo ad intervenire più volte per renderlo più sostenibile e ridurre le frodi. Le principali novità per il 2023 sono:
- La riduzione del Superbonus dal 110% al 90% dal 1° gennaio 2023 per la maggior parte dei casi e dei soggetti ammessi all’incentivo, come stabilito dal Decreto Aiuti Quater, con alcune eccezioni previste dalla Legge di Bilancio 2023.
- Il Decreto blocca cessioni proroga la scadenza dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 per le abitazioni unifamiliari, a condizione che il SAL 30% sia attestato entro il 30 settembre 2022. Le scadenze per i condomini e le norme sul Superbonus al 90% rimangono invariate.
- Dal 17 febbraio 2023, il Decreto Legge n. 11 blocca la cessione del credito e lo sconto in fattura per nuovi interventi, includendo anche altre misure come Sismabonus, Ecobonus e bonus facciate. La cessione del credito rimane possibile per il bonus barriere architettoniche, con alcune novità procedurali.
- Il numero di possibili cessioni del credito aumenta da 4 a 5 per gli interventi avviati prima del 17 febbraio 2023, consentendo una prima cessione libera, seguita da massimo 3 passaggi ulteriori a soggetti qualificati e infine un passaggio alle banche per i loro correntisti con partita IVA.
- Le imprese che eseguono lavori con il Superbonus e hanno problemi di liquidità possono accedere alle garanzie SACE per i cosiddetti “prestiti ponte”, finanziamenti a garanzia pubblica a breve termine per chi ha un credito in attesa di essere incassato, con l’obiettivo di sbloccare il mercato edile.
Funzionamento del Superbonus 2023
La detrazione del Superbonus può essere ottenuta solo tramite detrazione nella dichiarazione dei redditi. Dal 17 febbraio 2023, il Decreto Legge n. 11 impedisce la cessione del credito e lo sconto in fattura per nuovi interventi edilizi, lasciando solo la detrazione d’imposta. Per gli interventi avviati prima del 17 febbraio, il Superbonus può ancora essere utilizzato in tre modi:
- Direttamente come detrazione d’imposta annua, ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
- Tramite sconto in fattura, come contributo anticipato offerto dai fornitori di beni o servizi.
- Mediante cessione del credito a altri soggetti, inclusi istituti di credito e intermediari finanziari entro specifici limiti.
Chi può usufruire del Superbonus
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
- Condomìni.
- Persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento, escluse attività di impresa, arti e professioni. Include proprietari di edifici con 2-4 unità immobiliari.
- Istituti autonomi case popolari (IACP).
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili posseduti e assegnati in godimento ai soci.
- ONLUS, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.
- Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti IRES possono beneficiare del Superbonus solo se partecipano alle spese per interventi trainanti sulle parti comuni in edifici condominiali. Soggetti IRES includono società di capitali, enti pubblici e privati, diversi dalle società e simili.
Modifiche al Superbonus nel 2023
Inizialmente, la detrazione del Superbonus era del 110%. Tuttavia, a causa dell’elevato costo per lo Stato, circa 43 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione al 31 agosto 2022, il Decreto Aiuti Quater ha ridotto la detrazione al 90% a partire dal 1° gennaio 2023. Questo cambiamento era stato già previsto dalla Legge di Bilancio 2022 dal 2024, ma è stato accelerato per rispettare il budget.
Ecco le scadenze per usufruire della detrazione piena o ridotta:
Chi ha diritto al Superbonus 110% nel 2023:
Il Decreto Aiuti Quater e la Legge di Bilancio 2023 stabiliscono che il Superbonus al 110% può essere usufruito nei seguenti casi:
- Lavori su immobili unifamiliari fino al 30 settembre 2023, a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati completati lavori per almeno il 30% dell’intervento previsto.
- Lavori su condomìni, purché la CILA sia stata presentata entro il 31 dicembre 2022.
- Interventi effettuati da IACP e cooperative, con agevolazione al 110% fino al 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno 2023 sia stato completato almeno il 60% dell’intervento.
- Interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici, purché l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo sia stata presentata entro il 31 dicembre 2022.
In tutti gli altri casi, la percentuale di sconto per i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico viene ridotta. L’obiettivo delle modifiche è prevenire le frodi e recuperare 4,5 miliardi di euro in 10 anni.
Requisiti Superbonus 2023 per villette e unità unifamiliari
Nel 2023, i requisiti per accedere al Superbonus per villette e unità unifamiliari cambiano in base al Decreto Aiuti Quater. Dal 1° gennaio 2023, il Superbonus al 90% è disponibile per villette o unità unifamiliari solo se:
- Si tratta di prima casa;
- Il contribuente ha un reddito inferiore a 15.000 euro, con variazioni basate sul “quoziente familiare” secondo un nuovo sistema di calcolo.
Per ulteriori dettagli sul nuovo sistema di calcolo e le modifiche per le unità unifamiliari dal 2023, si consiglia di consultare la guida dedicata.
Interventi agevolabili
Il Superbonus si applica a interventi principali (trainanti) e aggiuntivi (trainati) che migliorano l’efficienza energetica, il consolidamento statico o la riduzione del rischio sismico degli edifici. L’obiettivo è migliorare di almeno due classi energetiche dell’edificio. Gli interventi principali agevolabili sono:
- Isolamento termico sugli involucri;
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su edifici unifamiliari o unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- Interventi antisismici.
Gli interventi aggiuntivi o trainati, eseguiti insieme a almeno uno degli interventi principali, sono:
- Interventi di efficientamento energetico;
- Installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo;
- Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (diverso dal bonus ricarica veicoli elettrici ARERA e dal bonus colonnine elettriche privati);
- Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (diverso dal bonus barriere architettoniche con detrazione fino al 75%).
Fine della cessione dei crediti d’imposta
Il Decreto blocca cessioni, convertito in legge, ha stabilito dal 17 febbraio 2023 la fine della cessione dei crediti d’imposta e dello sconto in fattura per gli interventi legati al Superbonus. Questa restrizione si applica ai nuovi interventi avviati dopo il 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del Decreto). Sono esclusi gli interventi descritti in questa guida, ovvero quelli per i quali:
- È stata presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- Per gli interventi effettuati dai condomini, è stata adottata la delibera assembleare che approva l’esecuzione dei lavori e è stata presentata la CILA;
- Per gli interventi che comportano demolizione e ricostruzione degli edifici, è stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;
- È stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, se necessario;
- Non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, ma i lavori sono già iniziati;
- È stato regolarmente registrato il contratto preliminare o stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari.
Inoltre, sono esclusi gli interventi realizzati con il Superbonus se richiesto da IACP o da ONLUS.
Regole 2023 per la cessione del credito e sconto in fattura
Per gli interventi esclusi dallo stop, si applicano le regole stabilite dalla Legge di Bilancio 2023 riguardo allo sconto in fattura e la cessione del credito per chi usufruisce del Superbonus. Sono possibili 5 passaggi per la cessione del credito. In sintesi:
- Prima cessione del credito aperta a tutti;
- Massimo tre cessioni ulteriori, solo a soggetti “vigilati” come banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione autorizzate in Italia;
- Le banche possono cedere il credito un’ultima volta ai loro correntisti non “persone fisiche” (società, professionisti, partite IVA), senza possibilità di ulteriori cessioni.
Anche nel 2023, si applicano le regole stabilite dai decreti precedenti e riassunte nella Circolare n.19 dell’Agenzia delle Entrate:
- Divieto di cessione parziale: i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non possono essere ceduti parzialmente dopo la “prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate”. A tale scopo, viene attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni;
- Nel caso di sequestro penale, l’utilizzo del credito d’imposta o sconto in fattura può avvenire solo dopo la cessazione degli effetti del provvedimento di sequestro e con l’estensione di un periodo pari alla durata del sequestro, entro l’anno;
- Per il recupero del patrimonio edilizio, la realizzazione o l’acquisto di garage o posti auto pertinenziali, i contribuenti possono scegliere di cedere il credito relativo alle rate residue oppure di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli importi versati a partire dal 2022. I contribuenti che non hanno ancora acquistato il box possono optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura per gli acconti versati a partire dal 1° gennaio 2022 e per tutto il 2023. In questo caso, sarà necessario registrare il preliminare di acquisto o il contratto definitivo entro la data di invio della comunicazione delle opzioni all’Agenzia.
Misure anti-frode attive nel 2023
Per prevenire frodi, nel 2023 restano valide le misure introdotte dal Decreto Superbonus 2022 e dal Decreto Aiuti Bis convertito in Legge. In particolare, il Decreto Superbonus 2022 stabilisce:
- Pene da 2 a 5 anni di reclusione e multe da 50.000 a 100.000 euro per i tecnici abilitati disonesti che forniscono informazioni false o omettono informazioni rilevanti sulle asseverazioni relative a Superbonus 110%, cessione dei crediti o sconti in fattura. La stessa pena si applica a chi attesta falsamente la congruità delle spese, con un aumento di pena in caso di profitto ingiusto;
- Modifiche alla normativa sulle polizze assicurative obbligatorie per eventuali risarcimenti danni, che devono essere sottoscritte per ogni intervento con asseverazioni e attestazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento.
Il Decreto Aiuti Bis convertito in Legge chiarisce invece:
- La responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, in caso di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al concorso nella violazione con dolo o colpa grave e se non fornisce i documenti richiesti;
- Le imprese che hanno applicato lo sconto in fattura e che non sono riuscite a cedere successivamente le somme acquisite, potranno ottenere “ora per allora” visti di conformità, attestazioni e asseverazioni, riguardanti crediti derivanti dai bonus casa acquisiti prima del 12 novembre 2021 e bloccati dal Decreto Antifrode. La responsabilità del cessionario limitata ai casi di dolo o colpa grave si applica al Superbonus 110% e alle cessioni di altri bonus (ristrutturazione, condizionatori, zanzariere, tende da sole).
Per approfondimenti, si consiglia di leggere la Circolare n. 33 del 6 ottobre 2022 sulle novità introdotte dal Decreto Aiuti Bis convertito in Legge. Inoltre, il Decreto blocca cessioni convertito in legge chiarisce i termini della responsabilità solidale nei casi di mancata sussistenza dei requisiti per i benefici fiscali. Per maggiori informazioni, si consiglia di consultare una guida specifica.
Come richiedere il Superbonus nel 2023
Il Superbonus può essere richiesto nel 2023 seguendo le stesse modalità stabilite dal Decreto Rilancio, poiché la Legge di Bilancio 2023 e gli altri Decreti non hanno apportato modifiche alle procedure di domanda. Per ottenere la detrazione, è necessario inviare la richiesta attraverso la sezione dedicata sul sito dell’Agenzia ENEA entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori. Ecco i passaggi da seguire:
- Registrarsi e accedere al sistema;
- Inserire i dati anagrafici del beneficiario della detrazione e quelli relativi all’immobile interessato dagli interventi;
- Compilare i documenti telematici che attestano il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, basandosi sull’Attestato di Prestazione Energetica (APE);
- Inviare una copia firmata dell’asseverazione relativa agli interventi di efficientamento energetico e una copia del visto di conformità redatto da un tecnico abilitato.
Dopo aver verificato la documentazione, sarà possibile procedere con la detrazione nella dichiarazione dei redditi o tramite altre opzioni (cessione del credito e sconto in fattura). Per conoscere in dettaglio le procedure per richiedere il Superbonus, è possibile consultare la guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate nell’ottobre 2022. Inoltre, sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è presente una sezione specifica dove inviare domande per chiarire dubbi o perplessità riguardo la presentazione delle istanze. Aggiorneremo le informazioni non appena saranno disponibili le novità del 2023.
Comunicazione per cessione del credito e sconto in fattura
Per usufruire del Superbonus attraverso l’opzione di cessione del credito o lo sconto in fattura, è necessario inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate. Queste opzioni sono valide solo per gli interventi già iniziati entro il 17 febbraio 2023, come stabilito dal Decreto Legge n. 11 del 16 febbraio 2023.
Per compilare e inviare la comunicazione, è possibile utilizzare la procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Dopo aver effettuato l’accesso, si può procedere scegliendo la pagina “Servizi”, poi la categoria “Agevolazioni” e infine selezionando “Comunicazioni opzioni per interventi edilizi e Superbonus”.
Per ulteriori informazioni tecniche e fiscali riguardanti la comunicazione, si consiglia di consultare la Circolare 19/E del 27 maggio 2022 e il Provvedimento 202205 del 10 giugno 2022.
Scadenza per l’obbligo di comunicazione
Il Decreto blocca cessioni, convertito in legge, ha posticipato la scadenza per l’invio delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate riguardanti la cessione dei crediti maturati nel 2022 al 30 novembre 2023 (anziché al 31 marzo). Il rinvio può essere effettuato mediante la remissione in bonis (una sorta di ravvedimento operoso) e il pagamento di una sanzione di 250 euro.
Per completezza, si ricorda che la scadenza originaria per la comunicazione su sconto e cessione del credito era stata fissata al 29 aprile 2022 e successivamente prorogata al 15 ottobre 2022. In seguito, la Circolare n. 33 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni su come rimediare in caso di ritardi nella comunicazione entro il 30 novembre 2022, versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita. In caso di errori, era possibile correggerli tramite PEC. Se l’errore era sostanziale, si poteva inviare una comunicazione sostitutiva entro il 5° giorno del mese successivo a quello di invio.
Controlli per il Superbonus
Per contrastare eventuali abusi del Superbonus e in conformità al Decreto Legge Antifrodi per i bonus edilizi, nel 2023 si applicano le seguenti regole stabilite dal Decreto n. 157 dell’11 novembre 2021:
- L’obbligo del visto di conformità (che attesta il diritto al beneficio) viene esteso anche ai beneficiari che utilizzano il Superbonus in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. Inizialmente, tale pratica era prevista solo per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
- L’obbligo del visto di conformità si estende anche ai casi di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus.
- L’obbligo di asseverazione (che attesta la congruità delle spese) riguarda sia il Superbonus che gli altri bonus edilizi. L’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia, qualora presentino profili di rischio, per un controllo preventivo. Le asseverazioni dei tecnici possono essere coperte dall’incentivo.
- Viene potenziata l’attività di accertamento e recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alle detrazioni e cessioni dei crediti.
Obbligatorietà del visto di conformità nel Superbonus
La circolare AdE 16/E del 29 novembre 2021 chiarisce che il visto di conformità per l’utilizzo del Superbonus, sia direttamente che con sconto in fattura o cessione del credito, è obbligatorio a partire dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi. Tale requisito temporale si applica a:
- Persone fisiche (inclusi esercenti arti e professioni);
- Enti non commerciali che utilizzano il criterio di cassa;
- Imprese individuali, società ed enti commerciali che utilizzano il criterio di competenza.
Tuttavia, il visto di conformità non è obbligatorio per interventi edilizi inferiori a 10.000 euro e se la dichiarazione viene presentata:
- Direttamente dal contribuente utilizzando la dichiarazione precompilata fornita dall’Agenzia (modello 730 o modello Redditi);
- Tramite il sostituto d’imposta che fornisce assistenza fiscale (modello 730).
Non è richiesto un visto di conformità specifico per il Superbonus quando esiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione, richiesto in alcune circostanze. Infine, la circolare specifica che le spese sostenute per ottenere il visto sono detraibili, anche nel caso in cui il contribuente utilizzi il Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.
Novità riguardanti gli altri bonus
Per tutti i bonus diversi dal Superbonus, il visto di conformità è obbligatorio solamente in caso di cessione del credito o di sconto in fattura. Per questi bonus edilizi e non, entrambe le opzioni sono possibili solo se gli interventi sono stati avviati entro il 17 febbraio 2023.
L’attestazione, che deve riferirsi a lavori almeno iniziati, certifica la congruità delle spese sostenute in relazione alla tipologia dei lavori, ovvero il rispetto dei costi massimi. L’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni inviate telematicamente all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare la sezione FAQ dell’Agenzia delle Entrate, dove sono disponibili risposte alle domande più comuni.
Futuro del Superbonus dal 2024
Se non ci saranno modifiche, il Superbonus seguirà il sistema a scalare stabilito dalla Legge di Bilancio 2022, che prevede alcune variazioni riguardanti i destinatari e la durata degli incentivi. A meno che non vengano introdotte ulteriori misure, le seguenti regole saranno valide dal 31 dicembre 2023:
- Superbonus al 70% per le spese sostenute nel 2024;
- Superbonus al 65% per le spese sostenute nel 2025.
Queste regole si applicano a:
- Condomini e persone fisiche che non esercitano attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distinte, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri.
Il Superbonus al 110% sarà valido fino al 31 dicembre 2025 solo per gli interventi effettuati in aree terremotate, come confermato dalla Legge di Bilancio 2023.