La figura dell’agrotecnico è in Italia una figura professionale diplomata presso un Istituto professionale per l’agricoltura e l’ambiente (IPAA).
L’agrotecnico laureato è una figura che contiene circa il 72% di laureati iscritti nell’albo professionale, perché all’interno dell’albo degli agrotecnici rientrano anche quelli di settori differenti.
Agrotecnico: la normativa che disciplina
Il Decreto legislativo del 26/03/2010 n. 59 Articolo 51, in vigore dal 08/05/2010, determina come:
Per poter esercitare l’attività di agrotecnico è necessario essere iscritti all’albo. Per l’iscrizione nell’albo sono richiesti i seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero italiano appartenente ai territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l’Italia;
- godere dei diritti civili;
- essere in possesso del diploma di agrotecnico;
- essere residente o avere il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio nel cui albo si chiede di essere iscritti;
- avere conseguito l’abilitazione professionale;
- precisare il proprio stato giuridico professionale.
Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale, ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.
Non possono ottenere l’iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall’albo.