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Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di opere pubbliche in emergenza Covid–19: indicazioni operative
Come è noto, l’attuale assetto normativo per i cantieri temporanei o mobili, previsto dal D.lgs 81/08, richiama con particolare enfasi la centralità del ruolo del committente, pubblico e privato, ritenendo che, in qualità di soggetto nell’interesse del quale l’opera edile viene realizzata, sia il primo a doversi interessare delle ricadute sulla salute e sicurezza dei soggetti presenti in cantiere, ed in particolare, al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, deve attenersi ai principi e alle misure generali di tutela previste dall’art.15 del richiamato D. lgs. 81/2008.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il responsabile del procedimento
Nelle opere o lavori pubblici, il responsabile del procedimento, figura centrale e strategica nella sua funzione di responsabile dei lavori, deve provvedere a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario non soltanto con riferimento ai tempi ed ai costi preventivati, alla manutenzione programmata, alla qualità richiesta, ma anche alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, non potendo derogare, tra l’altro, all’obbligo morale, oltre che giuridico, della corretta ed efficace selezione delle imprese e dei lavoratori autonomi.
L’art. 26 comma 5 del d.lgs. 81/08 stabilisce che nei singoli contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’art.1418 del codice civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per i cantieri temporanei o mobili il richiamo è al Piano di Sicurezza e coordinamento (PSC) ed all’allegato XV del D.lgs. 81/08, ovvero la valutazione dei costi per:
- gli apprestamenti previsti nel PSC;
- le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- i mezzi e servizi di protezione collettiva;
- le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
- gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
Tali costi non sono soggetti a ribasso.
Il successivo comma 6 prevede che “nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: l’emergenza Covid -19
In questo contesto, si è inserita l’emergenza COVID-19 e i numerosi sforzi delle Istituzioni per definire raccomandazioni e protocolli di sicurezza anti-contagio, a tutela della salute di ogni lavoratore.
L’importanza del ruolo del sistema di prevenzione aziendale nel contrasto dell’emergenza in atto emerge, pur nell’essenzialità dell’immediatezza, nelle “raccomandazioni” contenute nell’art.1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020, relativamente alle attività produttive che non sono soggette a sospensione.
Le raccomandazioni di cui al n. 7 dell’art. 1 del citato D.P.C.M. riguardano sia le attività produttive sia quelle professionali e hanno ad oggetto, fra l’altro:
- l’attuazione del massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- l’incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti nonché degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- la sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e l’adozione di strumenti di protezione individuale là dove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento;
- l’incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
La raccomandazione di cui al n. 8 dell’art. 1 del citato D.P.C.M, relativa alle sole attività produttive, ha ad oggetto la limitazione al massimo degli spostamenti all’interno dei siti e il contingentamento dell’accesso agli spazi comuni.
Anche la raccomandazione contenuta al n. 9 dell’art. 1 del citato D.P.C.M concerne le sole attività produttive, prevedendo che in relazione a quanto disposto nell’ambito dei n. 7 e 8, si favoriscano intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Infine, il n. 10 ribadisce l’invito, in tutte le attività non sospese, al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile anche nelle pubbliche amministrazioni.
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